Art. 54 (Accordo)
[1]- Firma e ratifica, accettazione o approvazione
[2]1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell'Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) con sede presso l'organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1 ottobre 1980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. 2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria puo' diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
