Art. 3 (Convenzione Annesso VI)
Tribunale arbitrale e' composto da tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro ed i due arbitri cosi' designati nominano di comune accordo il terzo arbitro, il quale as- sume la presidenza del Tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, ne' essere al servizio di una di esse, ne' essersi in precedenza occupato del caso sotto qualsivoglia aspetto.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
