[1]- Risorse di capitale

[2]1. Il capitale del Fondo e' composto:

  • a)Dal capitale rappresentato dai contributi diretti, diviso in 47.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore pari a 7566,47145 unita' di conto ciascuna e per un valore totale di 355.624.158 unita' di conto;
  • b)Dal capitale di garanzia apportato direttamente al Fondo in conformita' all'articolo 14 paragrafo 4. 2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in:
  • a)37.000 azioni interamente liberate;
  • b)10.000 azioni esigibili. 3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10. 4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti:
  • a)Viene, in caso di necessita', aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56;
  • b)Puo' essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformita' dell'articolo 12;
  • c)Viene aumentato della somma necessaria in conformita' all'articolo 17 paragrafo 14. 5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione dell'articolo 12 paragrafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) del presente articolo, ogni membro avra' il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art9 · fonte su Normattiva