Art. 8 (Accordo)
[1]- Unita' di conto e moneta
[2]1. L'unita' di conto del Fondo e' quella che viene definita nell'allegato F. 2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 16 paragrafo 5 b), nessun membro applichera' o imporra' restrizioni alle disponibilita', all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
- a)Dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
- b)Dal pagamento di capitale di garanzia, di valuta depositata al posto del capitale di garanzia, di garanzie o di depositi in contanti provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo;
- c)Dal pagamento di contributi volontari;
- d)Da prestiti;
- e)Dall'alienazione di stock in caso di deperimento, in conformita' con l'articolo 17 paragrafi 15-17;
- f)Dai pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo. 3. Il Consiglio d'amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili nei confronti dell'unita' di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
