Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Art. 10 (Accordo)
[1]- Sottoscrizione delle azioni
[2]1. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A:
- a)100 azioni interamente liberate;
- b)Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili. 2. Ogni Membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:
- a)100 azioni interamente liberate;
- b)Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e modalita' concordate a norma dell'articolo 56. 3. Ogni Membro potra' destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovra' essere inferiore a 52.965.300 unita' di conto. 4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo ne' cedute in garanzia ne' vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
