[1]- Sottoscrizione delle azioni

[2]1. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A:

  • a)100 azioni interamente liberate;
  • b)Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili. 2. Ogni Membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:
  • a)100 azioni interamente liberate;
  • b)Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e modalita' concordate a norma dell'articolo 56. 3. Ogni Membro potra' destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovra' essere inferiore a 52.965.300 unita' di conto. 4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo ne' cedute in garanzia ne' vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art10 · fonte su Normattiva