Autorita' generali (a) Per raggiungere gli obiettivi della Banca, e per realizzare i principi fondamentali per le sue operazioni finanziarie dichiarati nee' paragrafo (a) dell'Articolo 9 del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione puo' autorizzare la Banca ad esercitare qualunque o tutte le seguenti autorita', compatibilmente con pratiche prudenti di gestione finanziaria e con i bisogni in evoluzione della regione. La Banca puo': (i) fare o partecipare a, o fornire garanzie per, prestiti; (ii) investire nel capitale azionario di imprese; e/o (iii) fornire consulenza finanziaria, addestramento sui temi economici, gestionali, finanziari e legali, ricerca, e altre forme di assistenza tecnica; nel fornire assistenza al settore delle imprese private, la Banca puo' aiutarle a coordinarsi con agenzie di promozione degli investimenti e altre facilitazioni finanziarie e a superare gli ostacoli agli investimenti nella regione. (b) La Banca puo' esercitare le proprie autorita' al fine di fornire sostegno: (i) a qualsiasi impresa del settore privato in un membro; (ii) allo sviluppo delle infrastrutture, ad altri progetti con significativi benefici economici per la regione dando particolare rilievo alla partecipazione del settore privato; o.fo on (iii) a qualunque impresa pubblica in via di privatizzazione, a patto che l'impresa operi autonomamente, senza sussidi, in una situazione di mercato competitivo e sia soggetta a normativa sul fallimento.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
