Altri principi operativi (a) La Banca svolge le sue attivita' secondo solide politiche bancarie e d'affari e pratiche di prudente gestione finanziaria con lo scopo di preservare in ogni caso la sua capacita' di far fronte alle sue obbligazioni finanziarie. (b) Nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alle possibilita' che il beneficiario e il suo garante, qualora ve ne sia uno, siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento. (c) Prima che la Banca effettui o emetta un prestito, una garanzia o un investimento azionario, il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto riguardante la proposta, insieme a raccomandazioni, sulla base di uno studio effettuato dal personale. Il Consiglio di Amministrazione decide di tali proposte in conformita' con le regole procedurali adottate. (d) Qualora il beneficiario di prestiti o garanzie di prestiti non sia esso stesso un membro ma uno strumento di un membro o di membri, la Banca puo' richiedere al membro o ai membri interessati, o a un ente pubblico di tale membro o tali membri che sia accettato dalla Banca, di garantire il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di altre commissioni ed oneri sul prestito in conformita' con i termini relativi.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art14 · fonte su Normattiva