Libero utilizzo delle divise I membri non possono imporre alcuna restrizione alla ricezione, alla detenzione, all'uso o al trasferimento da parte della Banca delle seguenti divise: (a) divise ricevute dalla banca in pagamento delle sottoscrizioni al suo capitale, conformemente all'articolo 5 del presente Accordo; (b) divise ottenute dalla Banca attraverso l'attivita' di provvista; (c) divise e altre risorse amministrate dalla Banca in quanto contributi ai Fondi speciali; e (d) divise ricevute dalla Banca quali rimborsi di capitale, pagamento di interessi, di dividendi, di premi o di altri oneri derivanti da prestiti, investimenti o garanzie, o di proventi derivanti dalla liquidazione degli investimenti effettuati a valere sui fondi di cui ai paragrafi da (a) a (c) del presente Articolo, o in pagamento di commissioni, competenze o altri oneri.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art21 · fonte su Normattiva