1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'accordo.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~art5 · fonte su Normattiva