Depositari e canale di comunicazione (a) Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attivita' della Banca. (b) Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la Banca puo' comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto. Nelle situazioni in cui e' richiesta l'approvazione di un membro affinche' una determinata azione possa essere intrapresa dalla Banca, tale approvazione e' data per concessa a meno che il membro muova obiezioni entro un ragionevole periodo di tempo che la Banca puo' fissare al momento della notifica al membro dell'azione proposta.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
