Allegato A Arbitrato Articolo 1. Le parti di una controversia entro l'ambito del presente Allegato sono tenute a cercare di dirimere tale controversia mediante trattativa prima di sottoporla ad arbitrato. Si presume che la trattativa e' esaurita se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro un periodo di centoventi giorni dalla data di richiesta di avvio di una trattativa.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~allegato-a-art1 · fonte su Normattiva