Allegato A Arbitrato Articolo 1. Le parti di una controversia entro l'ambito del presente Allegato sono tenute a cercare di dirimere tale controversia mediante trattativa prima di sottoporla ad arbitrato. Si presume che la trattativa e' esaurita se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro un periodo di centoventi giorni dalla data di richiesta di avvio di una trattativa.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
