DELLE CONTROVERSIE 1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che le Parti in conflitto non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato qualora una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richieda e sara' a tal fine deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in conflitto. Se le Parti in conflitto, entro tre mesi a decorrere dalla data di richiesta di arbitrato, non riescono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di dette Parti potra' domandare al Segretario Generale delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra sara' vincolante per le Parti contraenti in conflitto.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
