Nessuna parte ha il diritto di cambiare l'arbitro da esso nominato una volta che l'udienza della disputa sia iniziata. Nel caso in cui qualsiasi arbitro (compreso il Presidente del Tribunale) si dimetta, muoia o si renda incapace, viene nominato un successore nella maniera seguita per la nomina del suo predecessore, e tale successore ha i medesimi poteri e doveri dell'arbitro al quale succede.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~allegato-a-art4 · fonte su Normattiva