1. Il tribunale e' composto da un solo arbitro, se cosi' viene deciso dalle Parti alla controversia entro un termine di trenta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza di arbitrato. 2. In caso di decesso, di incapacita' o di assenza dell'arbitro, le Parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacita' o dall'assenza.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~allegato-art2 · fonte su Normattiva