1. Il tribunale e' composto da un solo arbitro, se cosi' viene deciso dalle Parti alla controversia entro un termine di trenta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza di arbitrato. 2. In caso di decesso, di incapacita' o di assenza dell'arbitro, le Parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacita' o dall'assenza.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
