Qualora il Tribunale non fosse costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l'arbitro non ancora nominato o il Presidente del Tribunale non ancora selezionato devono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o altra autorita' prescritta dai regolamenti adottati dalla Banca per effettuare la nomina.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
