Qualora il Tribunale non fosse costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l'arbitro non ancora nominato o il Presidente del Tribunale non ancora selezionato devono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o altra autorita' prescritta dai regolamenti adottati dalla Banca per effettuare la nomina.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~allegato-a-art3 · fonte su Normattiva