Il Tribunale e' il giudice della propria competenza, eccetto quando, se sia sollevata davanti al Tribunale un'obiezione secondo cui la controversia rientra nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo 42 del presente Statuto e il Tribunale ritenga l'obiezione motivata, l'obiezione viene deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio dei Governatori, secondo il caso, e i procedimenti di arbitrato vengono sospesi fino a che una decisione in materia venga raggiunta, la quale sara' vincolante per il Tribunale.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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