ARTICOLO XI RELAZIONI FRA GOVERNI Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari, secondo quanto disposto all'Articolo 63 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio 1969.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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