ARTICOLO X APPLICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI 1. Qualora dalle disposizioni legali di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi attuali o futuri nascenti dal diritto internazionale dovesse derivare una disciplina generale o speciale che conceda agli investimenti o agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto da questo Accordo, tale disciplina prevarra' per quanto piu' favorevole. 2. Entrambe le Parti Contraenti osserveranno ogni altro obbligo che abbiano convenuto in relazione ad investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artx · fonte su Normattiva