ARTICOLO XII INVESTIMENTI PRECEDENTI ALL'ACCORDO 1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo non si applica alle controversie e divergenze che abbiano determinato l'avvio di procedimenti giudiziari anteriormente alla sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593~accordo-artxii · fonte su Normattiva