I membri del personale dell'Ufficio, indipendentemente dalla loro cittadinanza e nei limiti delle parole dette o scritte e di tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, godono:

  • a)dell'inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
  • b)dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, che sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni ufficiali.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art11 · fonte su Normattiva