L'immunita' giurisdizionale di cui agli articoli 9, 10 ed 11 non verra' applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, da un natante o da un aereo utilizzato o di proprieta' delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art12 · fonte su Normattiva