ARTICOLO XIII RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'UNIONE LATINA Sezione 17 I rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina ("i Rappresentanti") e i Membri del Consiglio Esecutivo dell'Unione Latina ("i Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
- b)immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
- c)l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;
- d)inviolabilita' di tutte le carte e di tutti i documenti;
- e)esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- g)le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale; Sezione 18 I Rappresentanti e i Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste nella Sezione 17, lettera b). I coniugi dei Rappresentanti e dei Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate nella Sezione 17, lettera e).
Testo vigente dal 23 ottobre 1998
