Art. 3 (Convenzione)
- Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. l'espressione "opera cinematografica" significa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di narrativa, di animazione ed i documentari, conformi alle norme relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuna delle Parti interessate e destinate ad essere proiettate nelle sale di spettacolo cinematografiche; b. il termine "coproduttori" significa le societa' di produzione cinematografiche o i produttori aventi sede in Parti alla presente Convenzione, vincolati da un contratto di coproduzione; c. l'espressione "opera cinematografica europea" significa le opere cinematografiche che corrispondono alle condizioni stabilite all'annesso II, che e' parte integrante della presente Convenzione; d. l'espressione "co-produzione multilaterale" indica un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori cosi' come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, di cui sopra.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
