Art. 4 (Convenzione)
- Equivalenza con i film nazionali 1. Le opere cinematografiche europee realizzate in coproduzione multilaterale e che sono soggette alla presente Convenzione beneficiano a pieno titolo dei vantaggi concessi ai film nazionali in virtu' delle norme legislative e regolamentari in vigore in ciascuna delle Parti alla presente Convenzione partecipanti alla coproduzione in oggetto. 2. I vantaggi sono concessi a ciascun coproduttore dalla Parte nella quale ha sede, secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari di detta Parte ed in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
