ALLEGATO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA, di seguito denominati le "Parti"; CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica. televisiva, video a dei nuovi media in Italia e in Canada; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le Autorita' competenti tra i due Paesi: in Italia: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo e in Canada: dal Ministro del Patrimonio Canadese (tramite l'organismo che sara' designato a tale scopo).

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;57~accordo-art1 · fonte su Normattiva