[1]- Assimilazione ai film nazionali

[2]1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtu' delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione. 2 I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art4 · fonte su Normattiva