Art. 4 (Convenzione)
[1]- Assimilazione ai film nazionali
[2]1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtu' delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione. 2 I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
