Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-1; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (ex voce doganale 85.15/ C), nonche' dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (voce doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, e' elevata al 18 per cento.

Testo vigente dal 30 novembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-11-30;599~art2 · fonte su Normattiva