1. L'ammissione temporanea di materiali di produzione e dei servizi trasmessi via radio o televisione e dei veicoli specialmente adattati per essere utilizzati per servizi trasmessi via radio o televisione ed i loro equipaggiamenti importati da organismi pubblici o privati abilitati a tal fine dalle Autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, e' concessa senza che siano richiesti un documento doganale o una garanzia. 2. Le autorita' doganali possono esigere la presentazione di un elenco o di un inventario dettagliato del materiale di cui al paragrafo 1, assieme ad un impegno scritto di riesportazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-2-art4 · fonte su Normattiva