Il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,", sono aggiunte le seguenti: "e delle altre obbligazioni esenti"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1".

Testo vigente dal 26 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-25;6~approvazione-artunico · fonte su Normattiva