[1]TESTO DEL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1984, n. 791 (in Gazzetta Ufficiale n. 327 del 28 novembre 1984), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE.

[2]Redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

[3]Art. 1.

[4]1. Nella determinazione del reddito delle societa' ed enti indicati nell'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (1), del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (2), e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto e' avvenuto a decorrere da tale data. 2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (3), ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1. 3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonche' dei relativi proventi. 4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di falsita' delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (4).

Testo vigente dal 26 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-25;6~art1 · fonte su Normattiva