[1]Controllo degli obblighi
[2]1. Il controllo degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e' di competenza del «Comitato Direttivo» di cui all'articolo 9 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999 (Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacita' delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera [NFTA] alla rete italiana ad alta capacita' [RAC]). 2. Il Comitato Direttivo, che si avvarra' di apposito gruppo di lavoro misto:
- a)assicura che gli obblighi inseriti nella presente Convenzione siano rigorosamente eseguiti;
- b)risolve le problematiche sorte nell'interpretazione e nella gestione della presente Convenzione;
- c)provvede al monitoraggio del traffico e dello sviluppo della ferrovia del Sempione e formula ai Governi proposte utili allo scopo. 3. In caso di controversia fra le rappresentanze italiana e svizzera in seno al Comitato Direttivo si fara' ricorso alla decisione dei due Governi.
Testo vigente dal 31 gennaio 2008
