[1]Allegato

[2]ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero, di seguito denominati «Parti», desiderosi di rafforzare la cooperazione di polizia, particolarmente in prossimita' della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonche' di lottare efficacemente contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e la criminalita' transfrontaliera; in considerazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunita' europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'Acquis di Schengen, in particolare il Codice Frontiere Schengen e il Catalogo Schengen «Cooperazione di polizia - Raccomandazioni e migliori pratiche»; tenuto conto del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale; tenuto conto dell'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera; tenuto conto del Protocollo operativo del 4 marzo 2011 tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno della Repubblica italiana e l'Ufficio Federale di Polizia del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia della Confederazione Svizzera finalizzato all'intensificazione della collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalita' organizzata e alla localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; richiamando le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite in materia di lotta alla droga e al terrorismo, nonche' la Convenzione contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale, firmata da entrambe le Parti a Palermo il 12 dicembre 2000 e i relativi protocolli sulla tratta di persone e il traffico di migranti, entrambi firmati il 12 dicembre 2000 dall'Italia e il 2 aprile 2002 dalla Svizzera; richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, ratificata dall'Italia il 29 marzo 1997 e dalla Svizzera il 2 ottobre 1997;

[4]Convengono quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]Obiettivi

[7]Le Parti, nel rispetto della propria sovranita' nazionale, delle proprie leggi, nonche' delle competenze territoriali delle autorita' amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche mediante la definizione di nuove modalita' di cooperazione in materia di polizia e le attivita' del centro comune.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art1 · fonte su Normattiva