Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue: visite di artisti; partecipazione, ai rispettivi festival cinematografici; scambi di mostre d'arte; scambi di documentari e di film, nonche' di programmi radiofonici e televisivi; cooperazione fra i rispettivi archivi, musei e biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti; traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonche' di opere scientifiche e letterarie dell'altro Paese.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;6~accordo-art2 · fonte su Normattiva