Le Parti incoraggeranno ed incrementeranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi della scienza e della tecnologia, con particolare riguardo ai seguenti settori: Agricoltura, allevamento del bestiame e alimentazione; Scienze della terra; Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.); Tecnologie dell'informazione; Energia ed ambiente; Salute, biomedicina e biotecnologie; Tecnologie applicate alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio culturale; e ogni ulteriore settore concordato dalle due Parti.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;6~accordo-art3 · fonte su Normattiva