[1]Cooperazione nel settore dell'informazione

[2]1. Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni stabilite dalle Parti e nella lingua specificata dalla Parte ricevente. 2. Le Parti sono incoraggiate a trasmettere i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i Paesi. 3. Le Parti faciliteranno lo scambio di visite di giornalisti, funzionari e personale dei media, in accordo con le leggi e regolamenti applicabili nel Paese ospitante. 4. Le Parti opereranno per incoraggiare lo scambio di notizie, analisi della stampa e informazioni, offrendo altresi' i servizi necessari in questi settori, per mezzo delle rispettive agenzie stampa ufficiali. 5. Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni nel campo dell'informazione in entrambi i Paesi, offrendo il necessario supporto per tali manifestazioni. 6. Le Parti promuoveranno i contatti e la cooperazione reciproci nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, anche al fine di rafforzare le relazioni di amicizia tra i due Paesi.

Testo vigente dal 26 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;7~accordo-art4 · fonte su Normattiva