La cooperazione scientifica e tecnologica verra' realizzata attraverso: a. scambio di scienziati e tecnici; b. organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni inerenti a questioni tecniche; c. messa in atto di progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento; d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.
Testo vigente dal 6 febbraio 2019
