La cooperazione scientifica e tecnologica verra' realizzata attraverso: a. scambio di scienziati e tecnici; b. organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni inerenti a questioni tecniche; c. messa in atto di progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento; d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.

Testo vigente dal 6 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;6~accordo-art4 · fonte su Normattiva