Art. 9 (Allegato)
[1]- Falsificazione di documenti
[2]Ciascuna Parte provvede affinche' la formazione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili costituiscano reati ai sensi della legislazione nazionale, qualora tali azioni perseguano lo scopo di presentare i beni come di provenienza lecita.
Testo vigente dal 7 febbraio 2022
