[1]- Esportazione illegale

[2]1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato secondo il suo diritto interno l'esportazione di beni culturali mobili, se tale esportazione e' vietata o svolta senza l'autorizzazione richiesta dal diritto nazionale ed e' commessa intenzionalmente.

[3]2. Ciascuna Parte considera di adottare le misure necessarie per applicare il paragrafo 1 del presente articolo anche ai beni culturali mobili che sono stati importati illegalmente.

Testo vigente dal 7 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;6~allegato-art6 · fonte su Normattiva