Art. 24 (Allegato)
[1]- Funzioni del Comitato delle Parti
[2]1. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della presente Convenzione. Il suo regolamento stabilisce una procedura per valutare l'attuazione della presente Convenzione.
[3]2. Il Comitato delle Parti agevola la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacita' di prevenire e combattere la tratta di beni culturali. Il Comitato puo' avvalersi delle competenze di altri Comitati e organi del Consiglio d'Europa.
[4]3. Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso, puo': a. agevolare l'effettivo uso e attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di eventuali problemi che possono sorgere e gli effetti di qualunque dichiarazione o riserva sollevata conformemente alla presente Convenzione; b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici; c. formulare raccomandazioni specifiche alle Parti in merito all'attuazione della presente Convenzione.
[5]4. Il Comitato europeo per i problemi della criminalita' e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio sono tenuti periodicamente informati sulle attivita' di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Testo vigente dal 7 febbraio 2022
