Art. 23 (Allegato)
[1]- Altri rappresentanti
[2]1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per i problemi della criminalita' (CDPC) e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP) nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti in modo da contribuire ad un approccio multisettoriale e multidisciplinare.
[3]2. Il Comitato dei Ministri puo' invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa consultazione della commissione.
[4]3. I rappresentanti degli organismi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
[5]4. I rappresentanti degli organi competenti ufficiali delle Parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
[6]5. I rappresentanti della societa' civile, e in particolare delle organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al comitato delle parti secondo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
[7]6. Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline.
[8]7. I rappresentanti nominati ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.
Testo vigente dal 7 febbraio 2022
