Art. 14 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- Funzioni del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi
[2]1. Il comitato e' responsabile per il monitoraggio e l'applicazione della presente Convezione. In particolare puo': a. monitorare le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare qualsiasi necessaria modifica; b. tenere consultazioni e, se opportune, scambiare informazioni con le pertinenti organizzazioni; c. adottare raccomandazioni alle Parti della presente Convenzione con riguardo alle misure da intraprendere per la sua implementazione; d. adottare raccomandazioni per le opportune misure per informare il pubblico sulle attivita' intraprese nel quadro della presente Convenzione; e. adottare raccomandazioni per il Comitato dei Ministri in merito a Stati non membri del Consiglio d'Europa da invitare ad aderire alla presente Convenzione; f. adottare qualsiasi proposta per migliorare l'efficacia della presente Convenzione; g. facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati. 2. Il comitato, previa il consenso delle Parti interessate, monitora la conformita' in merito alla presente Convenzione, attraverso un programma di visite presso gli Stati Parte, allo scopo di fornire consulenza e supporto per l'implementazione della presente Convenzione. 3. Il comitato raccoglie anche le informazioni fornite dagli Stati Parte in base all'Articolo 12, e trasmette i dati pertinenti a tutti gli Stati Parte della Convenzione. In particolare, puo' informare ogni Stato Parte sulla nomina di un PINC, e diffonderne i dettagli del contatto. 4. allo scopo di assolvere alle proprie funzioni, il comitato puo', di propria iniziativa, organizzare riunioni di gruppi di esperti.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
