[1]Denunce, revisioni e modifiche

[2]Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avra' effetto dopo un (1) anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non incidera' su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica o universitaria in corso alla data della denuncia. Ciascuna Parte potra' chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti. In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo, in due originali. Fatto a Yaounde', il 17 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua italiana, francese e inglese, i tre testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art17 · fonte su Normattiva