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Nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito gli ammontari dei singoli redditi e delle relative deduzioni devono essere indicati nelle esposizioni riepilogative, sulla base delle quali vengono commisurate le corrispondenti imposte, con arrotondamento a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se e' superiore. Con i medesimi criteri e' arrotondato l'ammontare delle corrispondenti imposte.

Testo in vigore dal 31 marzo 1976 al 10 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-27;60~art6 · fonte su Normattiva