Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1976 al 10 gennaio 1978. Leggi il testo vigente →
Nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito gli ammontari dei singoli redditi e delle relative deduzioni devono essere indicati nelle esposizioni riepilogative, sulla base delle quali vengono commisurate le corrispondenti imposte, con arrotondamento a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se e' superiore. Con i medesimi criteri e' arrotondato l'ammontare delle corrispondenti imposte.
Testo in vigore dal 31 marzo 1976 al 10 gennaio 1978
