Art. 435 c.c. — Obbligo dei genitori e dei figli naturali
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONCORSO DI FIGLI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - COD. CIV., ART. 575 - ILLEGITTIMITA' DICHIARATA NELLA PARTE IN CUI LIMITA LA QUOTA DEI PRIMI A DUE TERZI DELL'EREDITA' - EFFETTI - SUCCESSIONE IN TUTTA L'EREDITA' (CON ESCLUSIONE DELL'ASCENDENTE DEL PROPRIO GENITORE) - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELL'ART. 435 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'OBBLIGO PER I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI DI PRESTARE GLI ALIMENTI AGLI ASCENDENTI LEGITTIMI DEL PROPRIO GENITORE.
Per effetto della dichiarazione d'illegittimita' parziale dell'art. 575 cod. civ. i figli naturali riconosciuti o dichiarati - nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima (coniuge e figli legittimi del genitore) e non sussista quindi l'incompatibilita' prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - conseguono lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedono cioe' in tutta l'eredita', escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo. A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non puo' ovviamente non corrispondere identita' di trattamento in tema di obblighi alimentari e poiche' le vigenti disposizioni pongono l'obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore solo a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.) e non anche a carico dei figli naturali (art. 435 cod.civ.) siffatta diversita' di trattamento va eliminata e dev'essere conseguentemente dichiarata l'illegittimita' costituzionale derivata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 cod. civ. nella parte appunto in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Riguarda ancheart. 575 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 433
Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 594
Assegno ai figli non riconoscibili. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto…
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 7
… 1946, n. 479 Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti: a) i genitori abbiano superato l'eta' di 60 anni per gli uomini e di 55 per…
Art. 199
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 433 indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo. In primo grado è menzionato il coniuge. Al riguardo peraltro è da tenere presente che nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 145. Poichè l'obbligo del mantenimento non è derogato dalla norma che dichiara il coniuge tenuto agli alimenti, è ovvio che quest'ultima non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacche questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 156. Anzi queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 213
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art435 · fonte su Normattiva