esemplari autentici del presente atto di emendamento saranno firmati dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale del Bureau internazionale del lavoro. Uno di detti esemplari sara' depositato presso gli archivi del Bureau internazionale del Lavoro e l'altro nelle mani del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione conformemente alle disposizioni dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Direttore generale inviera' una copia certificata conforme di detto atto a ciascuno dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 27 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;60~ratifica-art2 · fonte su Normattiva