Art. 3 (Ratifica)
1. Le ratifiche o accettazioni formali del presente atto di emendamento saranno comunicate al Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro, che ne informera' i Membri dell'Organizzazione. 2. Il presente atto di emendamento entrera' in vigore alla condizioni previste dall'art. 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente atto, il Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro ne informera' tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 27 febbraio 1989
