[1]Comunicazione delle informazioni senza richiesta

[2]Gli Organi di sicurezza competenti, in casi singoli e senza preventiva richiesta, si trasmettono informazioni ritenute per l'Organo ricevente, importanti per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione, individuazione e la repressione degli illeciti. Per l'attuazione dello scambio delle informazioni si intendono valide le norme contenute nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 3.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art4 · fonte su Normattiva