[1]Formazione e aggiornamento

[2]Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell'aggiornamento, in particolare:

  • a)si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi;
  • b)organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti;
  • c)invitano i rappresentanti dell'altra Parte Contraente, in qualita' di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art5 · fonte su Normattiva