[1]Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini

[2]L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se cio' previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:

  • a)dei reati commessi da persone, per le quali si puo' richiedere l'estradizione,
  • b)della costituzione delle associazioni criminali o della criminalita' organizzata. In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art7 · fonte su Normattiva