[1]Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini
[2]L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se cio' previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:
- a)dei reati commessi da persone, per le quali si puo' richiedere l'estradizione,
- b)della costituzione delle associazioni criminali o della criminalita' organizzata. In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.
Testo vigente dal 2 maggio 2011
