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[1]Sono convalidati i Regi decreti 1° luglio 1926, n. 1200, 1° luglio 1926, n. 1229, 9 luglio 1926, n. 1230, 21 luglio 1926, n. 1324, 9 agosto 1926, n. 1428, 9 agosto 1926, n. 1446, 16 agosto 1926, n. 1545, 16 agosto 1926, n. 1495, 20 agosto 1926, n. 1496, 26 agosto 1926, n. 1510, 26 agosto 1926, n. 1589, 3 settembre 1926, n. 1583, e 3 settembre 1926, n. 1568, coi quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 14 aprile 1927 - Anno V

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 4 maggio 1927 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1927-04-14;605~art2 · fonte del testo